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INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SUPERBONUS 90% E MANOVRA 2023

10 Feb 2023

In questo articolo faremo chiarezza sugli incentivi per impianti fotovoltaici e la manovra 2023 ormai delineata.Dopo settimane e mesi di proclami dal Governo e dal Parlamento, e le continue modifiche apportate alla misura, il quadro sul Superbonus è ormai delineato.Ecco, quindi, quali sono le novità introdotte dal Decreto Aiuti-quater (DL 176-2022, convertito con modificazioni nella legge 6/2023) e la Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) che riscrivono misura e scadenze del Superbonus. Altre modifiche previste erano attese nel Milleproroghe, ma al momento sembra che gli emendamenti a favore della proroga per le villette a fine giugno sia stata ritirata.Si conferma intanto la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% a partire da gennaio 2023.Tuttavia, sia il Decreto Aiuti-quater sia la Legge di Bilancio 2023, prevedono dei casi in cui il superbonus continuerà ad applicarsi nella misura piena del 110%.
incentivi impianti fotovoltaici e manovra 2023
quali sono gli incentivi fotovoltaico nel 2023

CONDOMINI, “MINI CONDOMINI”, ONLUS E APS:

Per gli interventi effettuati dai condomini, così come per le ONLUS, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del: 

  • 110 % per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • 90 % per quelle sostenute nell’anno 2023;
  • 70 % per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65 % per quelle sostenute nell’anno 2025.

La Legge di Bilancio 2023 prevede poi dei casi specifici rispetto ai quali anche nel 2023, continuerà ad applicarsi il superbonus al 110%. Ecco quali sono:

  • interventi edilizi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente a quella di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • e infine, interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

UNIFAMILIARI E UNITÀ INDIPENDENTI IN EDIFICI PLURIFAMILIARI:

Per i lavori effettuati sugli edifici unifamiliari, comprese le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come ad esempio le villette a schiera, il superbonus scende al 90% con effetti sulle spese sostenute nell’anno 2023. A oggi non c’è alcuna proroga rispetto alle spese 2024.

Va precisato che le spese 2023saranno agevolate con il superbonus se si verificano le seguenti condizioni (art. 9 c. 1 lett. a del DL 176/2022):

  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, limite da moltiplicare per un certo quoziente familiare;
  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi);
  • l’unità immobiliare sia adibita adabitazione principale.

Per le unifamiliari e per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, il 110 pieno, invece, viene riconosciuto nei seguenti casi:

  • per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023,
  • a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (SAL 30%).

ONLUS, ODV E APS CON ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA

In questo caso, l’aliquota del 110% è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 a condizione che:

  • gli immobili in possesso dei beneficiari rientrino nelle categorie B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Resta invariato il criterio di calcolo del limite di spesa per le unità immobiliari, che va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile e la superficie media di un’unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

IACP E COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA

Nel caso di IACP (o Enti Assimilati) e Cooperative a proprietà indivisa si confermano le scadenze già previste: ok al 110% fino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell’intervento.

INTERVENTI SUPERBONUS IN TERRITORI COLPITI DAL SISMA

Nessuna modifica nemmeno per gli immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici: in questo caso il 110% è confermato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

CONTRIBUTO PER SOGGETTI A BASSO REDDITO 

 Con il Decreto Legge n. 176/2022 si configura una nuova categoria di soggetti a cui spetta il Superbonus:

    • è stato infatti stanziato un fondo di 20 milioni di euro a sostegno della spesa per interventi Superbonus sostenuti dai contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro (limite calcolato secondo i criteri individuati dallo stesso Aiuti-quater).

 

I criteri e modalità di erogazione verranno stabiliti con decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 176/2022. Tale contributo sarà esente dalle imposte sui redditi.

 

CESSIONE DEL CREDITO

 

Sul fronte della cessione del credito, poche novità:

 

    • i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, potranno essere fruiti, anziché in 5 o 4 rate annuali, in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.

 

Si attende a breve un provvedimento del Fisco recante le modalità operative.

 

SUPERBONUS PER LE AZIENDE? COME FUNZIONA PER LE IMPRESE

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente esteso anche alle imprese l’opportunità di sfruttare il Superbonus, ossia la detrazione del 110% per agevolare la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento energetico per case e appartamenti. Tuttavia, come chiarito successivamente, è stata ribadita l’esclusione da questo bonus per le aziende, quindi le imprese non possono usufruire di questa agevolazione.

 

BONUS EDILIZI PER IMPRESE: ECOBONUS

 

 

 

Se le imprese non possono ottenere il Superbonus al 90%, così prima al 110%, esistono comunque delle importanti agevolazioni che includono tra i beneficiari anche le aziende. Si tratta dell’Ecobonus, infatti la detrazione fiscale del 50 o 65% si applica anche agli immobili detenuti dalle aziende e dai titolari di reddito d’impresa. Questa agevolazione include infatti le società di persone e di capitali, con la detrazione che può essere portata in deduzione sull’imposta di reddito IRES. Ovviamente, come per tutti i bonus edilizi, per accedere a questa misura è necessario che siano rispettate le condizioni di base per richiederla.

 

 

 

SCADENZE E CRITICITÀ

 

In tema di installazione di impianti FV connessi alla rete elettrica su edifici, come interventi trainati, la normativa fa sempre riferimento alle “spese sostenute” in un determinato anno; inoltre, la maxi detrazione è subordinata alla cessione al Gse dell’energia elettrica non auto-consumata, con un contratto di ritiro dedicato.

 

 

 

Il problema è dato dalle tempistiche, spesso molto lunghe, per gli allacci degli impianti e la sottoscrizione dei contratti con il Gse, al fine di presentare poi le pratiche all’Enea.

 

Il rischio è che si perda il diritto al Superbonus a causa dei ritardi imputabili ai distributori di energia elettrica e al Gse nel gestire le rispettive incombenze (allaccio impianti, stipula dei contratti).

 

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